LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 6-03-1976
REGIONE SICILIA
Addestramento professionale dei lavoratori.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 13
del 9 marzo 1976
Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga
la seguente legge:
ARTICOLO 1
L' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione promuove, programma, dirige e coordina le iniziative
di formazione professionale in tutti i settori
delle attività economiche e sociali, ad eccezione del
settore sanitario, ed ai vari livelli di qualificazione.
L' azione formativa, nel rispetto delle linee di indirizzo
della programmazione economica regionale e del
principio della partecipazione, in coerenza ai programmi
di intervento economico - sociale approvati dall'Assemblea regionale siciliana, in una visione integrata
con le politiche di pieno impiego, in attesa
della riforma della scuola secondaria superiore, è diretta a realizzare un servizio pubblico che favorisca
lo sviluppo della personalità , della cultura e delle
capacità tecniche dei lavoratori, e potenzi le occasioni
di più elevata capacità professionale, onde agevolare
l' allargamento delle possibilità di occupazione.
Le iniziative regionali tenderanno a muoversi in
connessione con le linee di intervento degli organi
comunitari, anche in modo da potere usufruire delle
provvidenze relative disponibili per le iniziative di
politica regionale.
ARTICOLO 2
Per conseguire le finalità di cui all' art. 1, l' Assessorato
regionale del lavoro e della cooperazione provvede:
a) ad esercitare l' azione di coordinamento fra
strutture formative, forze produttive, forze sociali ed
amministrazioni pubbliche interessate;
b) a curare studi e ricerche ed a raccogliere documentazioni
ed informazioni in materia di formazione
professionale, avvalendosi anche delle strutture pubbliche
nazionali di formazione professionale, in funzione della programmazione regionale e di settore;
c) alla concessione di contributi e sovvenzioni in
favore di enti che si prefiggono, finalità di formazione
professionale, secondo le norme della presente legge;
d) alla promozione ed alla istituzione di centri,
corsi ed altre iniziative in materia, secondo le norme
della presente legge;
e) al riconoscimento della idoneità tecnico - didattica
di centri ed enti che svolgono attività di formazione
professionale, al fine della validità dell' attestato
da essi rilasciato;
f) alla vigilanza tecnico - didattica ed amministrativo -
contabile sulle attività di formazione professionale.
ARTICOLO 3
L' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione
promuove, istituisce e finanzia:
a) corsi di prima formazione, rivolti ai giovani
che abbiano assolto all' obbligo scolastico o in difetto
che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età,
volti ad assicurare una cultura di base polivalente,
l' apprendimento di condizioni tecniche generali, la formazione
civica e sociale degli allievi;
b) corsi di qualificazione, rivolti al conferimento
di compiute capacità tecniche e culturali in vista dell'acquisizione di una qualifica professionale, riservati a:
- lavoratori occupati che intendono migliorare la
propria preparazione, anche usufruendo degli istituti
contrattuali per il diritto allo studio;
- lavoratori disoccupati che abbiano bisogno di
conseguire una nuova qualifica per un più facile reinserimento
nell' attività lavorativa;
- lavoratori autonomi che abbiano bisogno di un
aggiornamento tecnologico per una conduzione più moderna dell' impresa individuale;
c) corsi di specializzazione e sperimentazione
aziendale, intesi al raggiungimento di un' approfondita
conoscenza di particolari processi tecnologici ed operativi;
d) corsi di aggiornamento e di perfezionamento,
diretti ad assicurare un sistema di formazione permanente,
anche come continuazione e sviluppo dei corsi
di cui ai punti precedenti;
e) corsi di recupero sociale per disadattati, invalidi,
minorati;
f) corsi di insegnamento complementare per apprendisti,
in attesa di una nuova normativa nazionale;
g) corsi per la formazione e l' aggiornamento del
personale preposto alle attività di formazione professionale;
h) ogni altro corso destinato a soddisfare esigenze
formative particolari e rientranti nelle finalità della presente
legge;
i) convegni di studio, attività di sperimentazione e
di ricerche sui problemi tecnico - didattici e metodologici
della formazione professionale.
ARTICOLO 4
L' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione
attua i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi:
a) degli enti locali;
b) degli enti che abbiano per fine istituzionale la
formazione professionale e siano emanazione delle confederazioni
sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni
professionali dei lavoratori autonomi dell' agricoltura,
dell' artigianato e del commercio più rappresentative
in sede nazionale;
c) degli enti giuridicamente riconosciuti o di
fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano
per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale.
I soggetti di cui alle precedenti lettere b e c devono
avere svolto attività qualificata nel settore da almeno
un triennio e possedere capacità tecniche ed adeguate
strutture formative.
Fino a quando le norme di attuazione dello Statuto
regionale non regoleranno lo stato giuridico del personale
in servizio presso l'INAPLI, l'INIASA e l'ENALC
l' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione
attua i corsi e le altre iniziative di formazione anche
avvalendosi degli enti suddetti.
Il finanziamento, anche parziale, di corsi ed iniziative
formative in favore degli enti di cui al comma
precedente è subordinato al mantenimento in servizio
del personale utilizzato nell' anno addestrativo 1974- 75.
ARTICOLO 5
L' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione
procede ogni anno alla elaborazione del piano
regionale per la formazione professionale, il quale
deve perseguire i seguenti obiettivi:
a) assicurare organicità agli interventi che si operano
nel campo della formazione professionale, in coerenza
con le indicazioni contenute nei piani regionali
di sviluppo economico;
b) realizzare il controllo ed il coordinamento della
Regione nel settore, evitando la dispersione degli interventi
e tendendo ad assicurare in tutto il territorio della
Regione il servizio di formazione professionale tramite
i centri di formazione professionale, la cui gestione è affidata preferibilmente agli enti locali;
c) operare una rigorosa selezione delle iniziative
da ammettere a contributo, sotto il profilo dell' efficienza
e dell' idoneità tecnica dei centri e dell'aderenza
delle proposte ai programmi regionali.
Oltre che i piani annuali possono essere elaborati
piani pluriennali e piani speciali di formazione professionale,
attuativi del programma economico regionale
e formulati secondo le procedure previste per
ottenere gli interventi comunitari.
Nell' elaborazione ed attuazione dei piani dovrà essere
adottato il metodo della consultazione degli enti
locali, delle forze sociali, sindacali e produttive.
ARTICOLO 6
Il piano regionale annuale deve indicare:
a) i finanziamenti disponibili ripartiti per rami
di attività , per province e per tipo di iniziative;
b) le iniziative di formazione professionale da
attuare presso i centri di formazione professionale di
cui all' art. 7 della presente legge;
c) gli interventi a favore degli allievi di cui all'art. 9 della presente legge.
Il piano è predisposto dall' Assessorato regionale del
lavoro e della cooperazione, sentito il parere obbligatorio
della Commissione regionale di cui al successivo
art. 15, anche sulla scorta delle proposte avanzate
dagli enti indicati al precedente art. 4.
Qualora, successivamente all' approvazione del piano
citato, dovessero determinarsi condizioni particolari,
l' Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, sentito il parere obbligatorio della Commissione
regionale di cui all' art. 15, ad apportare modifiche
ed integrazioni al piano stesso.
ARTICOLO 7
I corsi previsti dall' art. 3 si svolgono normalmente
presso centri di formazione professionale, intesi come
complessi di locali ed attrezzature stabilmente ed esclusivamente
destinati allo svolgimento di attività formative.
Per realizzare interventi particolari suggeriti dalla
necessità di operare con tempestività e temporaneità possono essere svolti corsi presso sedi occasionali.
In entrambe le ipotesi a cura dell' Assessorato regionale
del lavoro e della cooperazione dovrà essere preventivamente
accertata l' idoneità delle sedi.
Gli allievi non potranno essere utilizzati nei processi
produttivi aziendali.
Eventuali deroghe potranno essere consentite con
apposito provvedimento legislativo.
ARTICOLO 8
L' organizzazione ed il funzionamento dei centri sono
disciplinati da un regolamento interno, il cui modello
sarà elaborato dalla Commissione regionale prevista
all' art. 15 ed approvato dall' Assessore regionale per il
lavoro e la cooperazione.
Presso ogni centro sarà costituito un comitato di
gestione sociale, la cui composizione e competenza
saranno indicate dal regolamento adottato dal centro
medesimo in conformità al modello di cui al comma
precedente.
In ogni caso dovrà essere assicurata la partecipazione
al comitato di rappresentanti delle famiglie, del
personale docente e non docente del centro e degli
allievi, e garantito il diritto per gli allievi di riunirsi
in assemblea e di esercitare liberamente attività culturali,
politiche e sociali.
Presso ogni centro è costituito, inoltre, un consiglio
didattico, presieduto dal direttore del centro e
composto da docenti e allievi secondo le prescrizioni
del comitato di gestione.
ARTICOLO 9
La partecipazione ai corsi è gratuita.
Gli allievi dei corsi fruiscono, oltre che del materiale
didattico, di un assegno giornaliero di frequenza,
la cui misura è determinata annualmente, con decreto
dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione,
sentito il parere della Commissione prevista al successivo
art. 15.
L' Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione
potrà preventivamente autorizzare la sistemazione convittuale
o semi - convittuale per gli allievi non residenti,
assumendo le spese relative a carico del bilancio
regionale, entro i limiti del relativo stanziamento,
sempre chè esse non gravino già sul bilancio di altra
pubblica amministrazione.
Agli allievi che beneficiano dell' assistenza convittuale
l' assegno di frequenza sarà corrisposto nella misura
del 20 per cento, mentre il rimanente sarà destinato
a coprire le spese di sistemazione convittuale.
Agli allievi che beneficiano dell' assistenza semi - convittuale
l' assegno di frequenza sarà corrisposto nella
misura del 50 per cento, mentre il rimanente 50 per cento sarà destinato a coprire le spese di semi - convittualità .
Il contributo regionale potrà , inoltre, coprire le
spese relative:
a) all' assistenza fisiopsichica ai fini dell' orientamento
professionale ed alle visite mediche periodiche
di cui all' art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, da effettuarsi dall' Ente
nazionale prevenzione infortuni o da altri centri o
istituti specializzati, previa apposita convenzione da
stipularsi da parte dell' Assessorato regionale del lavoro
e della cooperazione;
b) all' acquisto del materiale didattico e di rapido
consumo nella misura minima di una quota allievo - ora
stabilita per ogni tipo di corso dall' Assessore regionale
per il lavoro e la cooperazione, su proposta della
Commissione di cui all' art. 15 della presente legge;
c) al trasporto degli allievi che non usufruiscono
di sistemazione convittuale;
d) agli oneri relativi all' assicurazione contro gli
infortuni per gli allievi e per il personale addetto ai
corsi;
e) alla retribuzione ed agli oneri sociali di legge
e contrattuali per il personale degli enti;
f) all' acquisto di macchinari ed attrezzature, agli
ammortamenti, alla manutenzione degli immobili, all'ampliamento e riammodernamento dei centri;
g) all' organizzazione e gestione dei centri e dei
corsi di formazione professionale;
h) al funzionamento delle commissioni di cui all'art. 12 ed all' art. 15.
ARTICOLO 10
Per constatate carenze tecnico - didattiche, ovvero per
accertate gravi irregolarità amministrative, l' Assessore
regionale per il lavoro e la cooperazione procede alla
sospensione dell' attività e, nei casi più gravi, previo
parere della Commissione regionale di cui all' art. 15,
dispone la revoca del contributo concesso o del riconoscimento
di idoneità conferito.
ARTICOLO 11
L' Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione,
previo parere della Commissione regionale prevista al
successivo art. 15, provvederà alla definizione degli ordinamenti
didattici, delle condizioni di ammissione ai
corsi, della durata complessiva dei cicli formativi e
dei singoli corsi, del numero giornaliero e settimanale
delle ore di insegnamento, nonchè della ripartizione
delle ore fra insegnamento teorico ed esercitazioni pratiche,
nell' ambito delle disposizioni delle leggi dello
Stato e delle direttive della Comunità economica
europea.
In attesa della formulazione dei programmi - tipo
di cui al comma precedente, i corsi si svolgeranno
secondo quelli in atto in vigore, in base alla normativa
dello Stato.
ARTICOLO 12
Al termine del ciclo formativo si svolgeranno prove
finali teorico - pratiche dirette all' accertamento dell'idoneità degli allievi a conseguire la qualifica o la
specializzazione prevista.
Agli allievi riconosciuti idonei sarà rilasciato un attestato
di qualificazione o specializzazione che costituisce
titolo di preferenza ai fini dell' avviamento al
lavoro rispetto a coloro che non hanno le medesime
qualifiche, comunque risultanti.
Alle prove finali sovraintende una commissione,
nominata dall' Assessore regionale per il lavoro e la
cooperazione, composta:
- da un dirigente dell' Assessorato regionale del
lavoro e della cooperazione, che la presiede;
- da due docenti del corpo insegnante del corso,
rispettivamente di materie teoriche e di esercitazioni
pratiche;
- da un rappresentante dell' ufficio del lavoro e della
massima occupazione competente per territorio;
- da un rappresentante dell' ente pubblico di formazione
professionale competente per settore qualora
non sia gestore del corso;
- da un rappresentante degli allievi, eletto a scrutinio
segreto fra chi non è candidato alle prove.
Per i corsi previsti alla lett. e del precedente art. 3
la commissione sarà integrata da un esperto scelto dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.
Ai componenti la commissione spetta un gettone per
ogni giorno di effettiva presenza, la cui entità sarà determinata dall' Assessore regionale per il lavoro e
la cooperazione, sentito il parere della Commissione
regionale prevista all' art. 15. Agli stessi spetta, inoltre,
il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista
dalle disposizioni di legge vigenti.
ARTICOLO 13
Il personale preposto alle attività formative deve
essere in possesso dei requisiti professionali e didattici,
adeguati alle finalità educative, organizzative e
tecniche dei corsi, ed essere iscritto all' albo di cui al
successivo art. 14.
In particolare il personale insegnante di materie
teoriche deve essere fornito di un titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria di
secondo grado.
Gli istruttori pratici devono essere in possesso di
una documentata esperienza professionale per almeno
cinque anni.
Il personale di direzione ed amministrativo deve
essere fornito di titolo di studio adeguato alle mansioni
da svolgere.
Gli enti gestori dei centri di formazione possono
avvalersi della facoltà di scelta nominativa per le assunzioni
del personale amministrativo e degli istruttori
pratici.
Il trattamento economico e normativo del personale
dei centri è disciplinato dagli enti nel rispetto delle
norme stabilite dai contratti collettivi vigenti per la
categoria.
Per particolari interventi formativi da affidare a
personale docente di elevata qualificazione, l' Assessore
regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il
parere della Commissione regionale di cui all' art. 15,
potrà autorizzare trattamenti economici diversi in relazione
alla qualità delle prestazioni professionali richieste.
ARTICOLO 14
E' istituito presso l' Assessorato regionale del lavoro
e della cooperazione l' albo regionale del personale
docente dei corsi di formazione professionale.
Le modalità per l' iscrizione, la cancellazione e la
tenuta dell' albo saranno determinate dalla Commissione
di cui al successivo art. 15.
Gli aspiranti all' iscrizione all' albo debbono in ogni
caso:
1) essere immuni da condanne penali;
2) godere dei diritti civili e politici;
3) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente
art. 13.
Nella prima attuazione della presente legge, possono
essere iscritti all' albo, su domanda, gli insegnanti
che, sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 13, risultino comunque essere stati impegnati in attività didattiche da almeno un anno.
Per i docenti degli enti pubblici di cui al terzo
comma del precedente art. 4, in servizio alla data del
1º dicembre 1975, si prescinde dall' iscrizione all' albo.
ARTICOLO 15
Presso l' Assessorato regionale del lavoro e della
cooperazione è istituita la Commissione regionale per
la formazione professionale dei lavoratori.
La Commissione, oltre alle attribuzioni già enunciate
nella presente legge, ha il compito di esprimere pareri
e di avanzare proposte relativamente:
a) ai piani di formazione professionale;
b) alla misura degli interventi a favore degli allievi,
nonchè della spesa di materiale didattico e di
rapido consumo per ogni tipo di corso;
c) alle norme che regolano la gestione, lo svolgimento
ed il finanziamento dei corsi;
d) alla misura massima degli ammortamenti per
ogni tipo di attrezzatura dei centri;
e) alla misura degli interventi previsti all' art. 9,
lettere f e g.
ARTICOLO 16
La Commissione di cui al precedente articolo è composta:
a) dall' Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione,
che la presiede;
b) dal direttore regionale dell' Assessorato regionale
del lavoro e della cooperazione;
c) dal direttore dell' ufficio regionale del lavoro
e della massima occupazione di Palermo;
d) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali
più rappresentative a livello regionale;
e) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali
sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente
rappresentative a livello regionale;
f) da due rappresentanti, uno per l' industria ed
uno per l' agricoltura, delle organizzazioni dei datori di
lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni a livello
regionale;
g) da un rappresentante degli enti privati di formazione
professionale.
Le funzioni di segretario della Commissione sono
espletate da un dirigente dell' Assessorato regionale del
lavoro preposto al gruppo competente in materia di
formazione professionale.
Nel caso di assenza o impedimento dell' Assessore,
la Commissione è presieduta dal direttore regionale
dell' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.
I componenti della Commissione sono nominati con
decreto dell' Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione,
durano in carica quattro anni e possono
essere riconfermati.
La Commissione può invitare a partecipare ai propri
lavori, per l' esame di particolari questioni, esperti nonchè rappresentanti di enti o amministrazioni non inclusi
nella sua composizione.
In prima convocazione la Commissione è regolarmente
costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda con la presenza
di almeno un terzo dei componenti.
ARTICOLO 17
Ai componenti la Commissione di cui al precedente
articolo spetta un gettone di presenza di lire 10.000,
nonchè il rimborso delle spese di viaggio nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
ARTICOLO 18
L' Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione
riferisce annualmente alla competente Commissione
legislativa dell' Assemblea regionale siciliana sullo
stato di attuazione del piano regionale per la formazione
professionale di cui al precedente art. 5.
ARTICOLO 19
Per l' espletamento delle funzioni di vigilanza e di
controllo l' Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione
può autorizzare i funzionari regionali, per
incarichi di missioni da effettuare limitatamente alla
circoscrizione regionale, a servirsi di propri mezzi di
trasporto, e può dispensarli dal produrre la dichiarazione
di cui al primo comma dell' art. 8 della legge
18 dicembre 1973, n. 836.
ARTICOLO 20
Per l' espletamento delle stesse funzioni, ed in particolare
per il controllo e la vigilanza sulla gestione
amministrativa, tecnica e finanziaria delle attività di
addestramento professionale dei lavoratori, l' Assessorato
regionale del lavoro e della cooperazione si avvarrà anche degli uffici periferici del lavoro operanti nel
territorio della Regione.
ARTICOLO 21
I beni mobili prodotti dalle esercitazioni pratiche
non utilizzabili nei centri o nei corsi sono assegnati
gratuitamente, con decreto dell' Assessore regionale per
il lavoro e la cooperazione, ai comuni o ad enti pubblici
di assistenza e beneficenza.
ARTICOLO 22
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge l' Assessore regionale per il lavoro e la
cooperazione provvede al rilevamento delle strutture
immobili e mobili e del personale degli enti di formazione
professionale operanti nel territorio della Regione,
e ne espone i risultati alla Commissione prevista
dall'art. 15 nella prima seduta utile.
ARTICOLO 23
Nell' attesa che venga costituita la Commissione regionale
prevista dall' art. 15 e comunque per non oltre
sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le
competenze e le funzioni demandate alla stessa verranno
esercitate dalla Commissione regionale per l' avviamento
al lavoro e per la massima occupazione,
istituita ai sensi della legge regionale 27 dicembre
1969, n. 52.
ARTICOLO 24
Per l' attuazione delle finalità previste dalla presente
legge è autorizzata per l' anno finanziario in corso la
spesa di lire 1.000 milioni.
All' onere relativo si provvede utilizzando parte delle
disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione
per l' esercizio medesimo.
Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi
a quello in corso, valutati in lire 1.000 milioni, si
provvede con parte dell' incremento del gettito delle
entrate tributarie della Regione.
ARTICOLO 25
Le somme che saranno assegnate e versate alla Regione
dallo Stato per il finanziamento di attività di
formazione professionale, nonchè i contributi finanziari
concessi dagli organi della Comunità economica
europea, saranno iscritti in apposito capitolo dello
stato di previsione dell' entrata e correlativamente in
appositi capitoli di spesa dell' Assessorato regionale del
lavoro e della cooperazione.
ARTICOLO 26
A decorrere dall' esercizio 1977 gli stanziamenti del
bilancio della Regione iscritti in appositi capitoli destinati
alla formazione professionale saranno trasferiti,
con la legge del bilancio, tra le spese dell' Assessorato
regionale del lavoro e della cooperazione.
ARTICOLO 27
Le norme incompatibili con le disposizioni della
presente legge sono abrogate.
ARTICOLO 28
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 6 marzo 1976. |